- D.lgs. 102/2014 - Obblighi per le imprese
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia nelle aziende
Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n°102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, introducendo una serie di misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, consistente in una riduzione dei consumi di energia finale pari a 15.5 Mtep entro il 2020, di cui 5.1 Mtep da realizzare nel settore industriale.
Diagnosi energetiche obbligatorie
Le grandi imprese sono tenute a eseguire una diagnosi energetica condotta da società di servizi energetici, esperti di gestione dell’energia, auditor energetici o ISPRA (relativamente allo schema EMAS) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni (art. 8, comma 1).
L’obbligo vale anche per le imprese energivore, alle quali è anche richiesto di attuare in tempi ragionevoli gli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi stesse o di adottare sistemi di gestione conformi alla ISO 50001 (art. 8, comma 3).
Sono escluse le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001.
I risultati delle diagnosi dovranno essere comunicati all’ENEA (che costituisce una banca dati di tali informazioni ed effettua controlli a campione delle diagnosi) e all’ISPRA.
Nel caso di non conformità della diagnosi effettuata si applicano sanzioni che vanno da 2’000 a 20’000 €. Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi entro i tempi stabiliti sono invece soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4’000 a 40’000 € (art. 16, comma 1).
Come capire se si è soggetti obbligati
Si definiscono grandi imprese quelle che rientrano in almeno una delle seguenti condizioni:
- Numero di dipendenti superiore a 250 unità
- Fatturato superiore a 50 milioni di €
- Bilancio annuo superiore a 43 milioni di €
oppure, contemporaneamente:
Per imprese energivore (o imprese a forte consumo di energia), secondo l'art. 2 del D.M. 5 aprile 2013, si intendono invece le aziende per cui nel corso di un anno si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- Utilizzo di almeno 2.4 GWh di energia elettrica o di energia diversa dall’elettrica
- Rapporto tra il costo dell’energia utilizzata e fatturato pari o superiore al 3%
Misure per le piccole e medie imprese
I commi 8 e 10 dell'art. 8, stabiliscono che entro il 31 dicembre 2014, il MiSE dovrà pubblicare un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni volti a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
A tale attività sono destinati 15 M€/anno dal 2014 al 2020.
Gli incentivi saranno concessi alle aziende solo a seguito della realizzazione delle misure di efficientamento identificate nella diagnosi o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.
Documenti
Sono disponibili qui i chiarimenti di ENEA in merito alla diagnosi energetica obbligatoria
Per maggiori informazioni scrivere a greco @ terraria.com